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Sez. 3, Sentenza n. 3909 del 12/06/1986 (Rv. 446738 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - DIRITTO DI RIPRESA - CAPACITÀ LAVORATIVA SUFFICIENTE DEL CONCEDENTE - ACCERTAMENTO CON RIFERIMENTO AL MOMENTO DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO.*
Stato
decisa il 1986-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446738-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - DIRITTO DI RIPRESA - CAPACITÀ LAVORATIVA SUFFICIENTE DEL CONCEDENTE - ACCERTAMENTO CON RIFERIMENTO AL MOMENTO DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO.*

In tema di diritto di ripresa del concedente di fondo rustico - ai sensi dell'art. 1, lett. B), del d.l.C.P.S. n. 273 del 1947, nel testo modificato dall'art. 2 della legge n. 176 del 1978 - la capacità lavorativa proporzionata alle esigenze del fondo e l'Esercizio dell'attività di coltivatore diretto per un biennio negli ultimi dieci anni, essendo elementi costitutivi della fattispecie generativa del diritto sostanziale potestativo del concedente di fare cessare la proroga legale dell'affitto, devono esistere in concreto al momento in cui il diritto viene esercitato con la comunicazione alla controparte della volontà di coltivare direttamente il fondo e non già - non trattandosi di condizione dell'Azione - con riferimento alla statuizione del giudice. (Conf 3677/84, mass n 435675; (Conf 1269/83, mass n 426053; (Conf 1772/83, mass n 426619; (contra 3910/84, mass n 435859; (contra 0078/83, mass n 424881).*

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST., Legge 10/05/1978 num. 176 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)