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Sez. L, Sentenza n. 1476 del 02/03/1984 (Rv. 433564 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - BENEFICI DERIVANTI DALL'ATTRIBUZIONE DI UN'ANZIANITÀ CONVENZIONALE - OPERATIVITÀ AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DELLA INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO COMUNQUE DENOMINATA - ART. 4, ULTIMO COMMA, DELLA LEGGE N. 824 DEL 1971 - INTERPRETAZIONE.*
Stato
decisa il 1984-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433564-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - BENEFICI DERIVANTI DALL'ATTRIBUZIONE DI UN'ANZIANITÀ CONVENZIONALE - OPERATIVITÀ AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DELLA INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO COMUNQUE DENOMINATA - ART. 4, ULTIMO COMMA, DELLA LEGGE N. 824 DEL 1971 - INTERPRETAZIONE.*

In tema di benefici combattentistici derivanti dall'attribuzione di un'anzianità convenzionale, l'art. 4 ultimo comma della legge n. 824 del 1971, disponendo che i medesimi operano ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita o di previdenza o dell'indennità di anzianità, comunque denominata, nei limiti previsti dall'art. 1 del d.P.R. n. 759 del 1965, va interpretato nel senso che tale ultima disposizione vale a fissare l'aliquota di computo in un dodicesimo dell'ottanta per cento dello stipendio annuo anche nei confronti dei dipendenti da enti pubblici diversi dallo stato (nella specie, l'i.N.A.D.e.L.), sebbene per i medesimi i vari ordinamenti di appartenenza prevedono parametri diversi - più o meno favorevoli, rispetto a quello così richiamato - ai fini della suddetta liquidazione. (V 1166/79, mass n 397376; (V 5215/78, mass n 394975; (V 2365/77, mass n 386076).*

Riferimenti normativi: DPR 05/06/1965 num. 759 art. 1 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 3 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 4 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)