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Sez. 3, Ordinanza n. 19101 del 12/12/2003 (Rv. 568878 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - ESECUZIONE - IN GENERE | Nuova disciplina del procedimento cautelare uniforme - Sequestro conservativo - Attuazione - Contestazioni relative - Competenza del giudice dell'esecuzione, in sede di opposizione all'esecuzione o di opposizione agli atti esecutivi - Esclusione - Fondamento - Competenza del giudice della causa di merito - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568878-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - ESECUZIONE - IN GENERE

Anche alla luce della nuova disciplina del procedimento cautelare uniforme, le contestazioni mosse in ordine all'attuazione del sequestro conservativo non assumono natura di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi; tali contestazioni conservano la natura di eccezioni del soggetto che ha subito la misura cautelare, idonee soltanto a sollecitare l'esercizio, da parte del giudice della causa di merito, dei poteri di modifica, integrazione, precisazione o revoca del provvedimento, con la conseguenza che la competenza a decidere ogni questione in ordine all'attuazione di tale misura cautelare appartiene al giudice della causa di merito e non al giudice dell'esecuzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 669 decies, Cod. Proc. Civ. art. 669 duodecies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 quaterdecies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 671, Cod. Proc. Civ. art. 678, Cod. Proc. Civ. art. 679, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)