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Sez. 2, Sentenza n. 9041 del 28/07/1992 (Rv. 478369 - 01)

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Distanze legali - Nelle costruzioni - Criterio della prevenzione (costruzione sul confine o con distacco) - Regolamenti edilizi (incidenza) | Sopraelevazioni - Distacchi tra le costruzioni - Rapporto con l'altezza - Rispetto al confine - Determinazione della distanza in via assoluta e proporzionale alle rispettive altezze degli edifici - Sopraelevazione di edificio anche preesistente all'entrata in vigore della legge n. 765 del 1967 - Principio della prevenzione - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 1992-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478369-01

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Distanze legali - Nelle costruzioni - Criterio della prevenzione (costruzione sul confine o con distacco) - Regolamenti edilizi (incidenza)

Poiché il principio della prevenzione a favore di colui che per primo costruisca o sopraelevi non può comportare il pregiudizio del diritto del confinante di utilizzare in pari misura l'edificabilità del proprio fondo allorquando sia imposta in assoluto una distanza tra edifici proporzionale alle rispettive altezze, ciascuno dei proprietari, anche nel caso di sopraelevazione di un proprio edificio preesistente all'entrata in vigore della legge n. 765 del 1967, deve osservare dal confine una distanza tale che in relazione all'altezza assicuri al vicino il diritto di costruire ad una pari distanza dal confine stesso un edificio di uguale altezza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)