Sez. 2, Sentenza n. 784 del 27/01/1998 (Rv. 511961 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE | Fattispecie disciplinate dall'art. 17 della legge n. 765 del 1967 - Operatività del principio della prevenzione - Sussistenza - Fondamento.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE
Il principio codicistico della "prevenzione" si applica anche alle situazioni nelle quali opera la disciplina dell'art. 17 della l.6 agosto 1967, n. 765. Ed infatti, quest'ultima, poiché regola la distanza tra fabbricati, sia pure in funzione di quello costruito successivamente (" ...la distanza degli edifici vicini non può essere inferiore all'altezza di ciascun fronte dall'edificio da costruire"), è integrativa dell'art. 873 cod. civ., e, pertanto, ad eccezione della maggiore entità del distacco, devono ad essa applicarsi le regole ed i principi previsti dal codice civile per la disciplina della distanza fra costruzioni su fondi finitimi, compreso quello della prevenzione, perché non escluso dalla legge speciale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)