diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 4640 del 08/08/1984 (Rv. 436553 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 10 LEGGE N. 11 DEL 1971 - ESERCIZIO DEL POTERE DI INIZIATIVA, DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE ATTRIBUITO ALL'AFFITTUARIO - LIMITI - POTERI DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1984-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436553-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 10 LEGGE N. 11 DEL 1971 - ESERCIZIO DEL POTERE DI INIZIATIVA, DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE ATTRIBUITO ALL'AFFITTUARIO - LIMITI - POTERI DEL GIUDICE.*

L'Esercizio del potere di iniziativa, di organizzazione e di gestione attribuito all'affittuario del fondo rustico dall'art. 10 della legge n. 11 del 1971, trova limite nella finalità della razionale coltivazione prevista dalla stessa norma, nonché nell'Obbligo di non arrecare danni al fondo stesso. Nel contrasto tra le parti, spetta al giudice accertare l'eventuale superamento di tali limiti e, conseguentemente, vietare le attività incompatibili o dannose per l'economia del fondo. (V 3885/83; (V 184/83, mass n 425009; (V 5717/81, mass n 416413).*

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)