Sez. L, Sentenza n. 5717 del 29/10/1981 (Rv. 416413 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - POTERE DI INIZIATIVA, DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DELL'AFFITTUARIO EX ART. 10 DELLA LEGGE N. 11 DEL 1971 - LIMITI - SUPERAMENTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - NECESSITÀ - CONSEGUENZE.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - POTERE DI INIZIATIVA, DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DELL'AFFITTUARIO EX ART. 10 DELLA LEGGE N. 11 DEL 1971 - LIMITI - SUPERAMENTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - NECESSITÀ - CONSEGUENZE.*
L'Esercizio del potere d'iniziativa, di organizzazione e di gestione attribuito all'affittuario del fondo rustico dall'art. 10 della legge 11 febbraio 1971 n.11 trova limite nella finalità della razionale coltivazione prevista dalla stessa norma nonché nell'Obbligo di non arrecare danni al fondo. Nel contrasto tra le parti interessate, spetta al giudice di accertare l'eventuale superamento di tali limiti e, conseguentemente, il potere di vietare le attività incompatibili o dannose per l'economia del fondo.*
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)