Sez. 1, Sentenza n. 2646 del 29/11/1996 Ud. (dep. 19/03/1997) Rv. 207180 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE | Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone - Natura di norma penale in bianco del secondo comma dell'art. 659 c.p. - Conseguenze - Fattispecie.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE
La disposizione di cui al secondo comma dell'art. 659 cod.pen. - che punisce colui il quale esercita una professione o un rumore rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità - è norma imperfetta o in bianco, il cui precetto deve essere integrato da altre leggi, regolamenti o atti amministrativi che concorrono a determinare l'ambito della condotta penalmente rilevante. Tali norme integrative devono essere dirette a disciplinare e determinare specificamente le modalità spaziali e temporali dell'esercizio delle attività di lavoro rumoroso. A questo fine sono irrilevanti le disposizioni dettate ad altri scopi, la cui violazione configurerà, qualora ne ricorrano le condizioni, altri reati o infrazioni amministrative. (Nella fattispecie, all'imputato, titolare di una ditta esercente attività commerciale rumorosa, era stato contestato il reato di cui all'art. 659, comma secondo, cod.pen..La Suprema Corte ha ritenuto corretta detta contestazione, escludendo l'applicabilità, alla concreta fattispecie, della legge 26 ottobre 1995 n. 447 relativa alla materia dell'inquinamento acustico).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 659 com. 2, Legge 26/10/1995 num. 447
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)