Sez. L, Sentenza n. 811 del 06/02/1990 (Rv. 465160 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE - ENPAO (ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER LE OSTETRICHE) - CANCELLAZIONE DALL'ALBO O DAI RUOLI ESATTORIALI - CESSAZIONE DELL'ISCRIZIONE - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE - ENPAO (ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER LE OSTETRICHE) - CANCELLAZIONE DALL'ALBO O DAI RUOLI ESATTORIALI - CESSAZIONE DELL'ISCRIZIONE - ESCLUSIONE.*
In Mancanza di formale provvedimento di cancellazione, l'iscrizione all'e.N.P.a.O. (ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche) - la quale, nel concorso degli altri requisiti costituiti dal raggiungimento del sessantesimo anno di età e da una contribuzione di almeno quindici anni, giustifica il riconoscimento della pensione di vecchiaia - non può ritenersi venuta automaticamente meno né per effetto della cancellazione della ostetrica dall'albo di categoria, in quanto il collegamento, fra iscrizione all'albo ed iscrizione all'ente assistenziale, stabilito dall'art. 2 della legge 16 agosto 1962 n. 1417 (norma non modificata dalla legge n. 127 del 1980) attiene solo alla fase dell'iscrizione e non è estensibile a quella della cancellazione, né per effetto della cessazione dell'iscrizione nei ruoli esattoriali dell'ente, ai sensi dell'art. 6 del d.m. 12 giugno 1967 (in tema di applicazione della citata legge del 1967) e dell'art. 7 del d.m. 18 settembre 1980, di attuazione della suindicata legge n. 127 del 1980, il cui art. 3, quarto comma, con disposizione non applicabile retroattivamente, vieta alle ostetriche iscritte ad altre forme di previdenza obbligatoria di continuare ad essere iscritte all'ente suddetto.*
Riferimenti normativi: Legge 16/08/1962 num. 1417 art. 2, DM 12/06/1967 art. 1, DM 12/06/1967 art. 2, DM 12/06/1967 art. 6, Legge 02/04/1980 num. 127 art. 2, Legge 02/04/1980 num. 127 art. 3 CORTE COST., DM 18/09/1980 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)