Sez. L, Sentenza n. 9494 del 08/09/1995 (Rv. 493964 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE AUSILIARIE - LEVATRICI | Previdenza - Ente nazionale per le ostetriche - Trasferimento della relativa gestione all'E.N.P.A.M. "ex lege" n. 127 del 1980 - Divieto di iscrizione ad altra forma di previdenza oltre che all'E.N.P.A.O. - Conseguenze al momento della sopravvenuta incompatibilità per effetto della doppia iscrizione - Maturazione di un'anzianità contributiva inferiore ovvero maggiore a quindici anni - Distinzione.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE AUSILIARIE - LEVATRICI
Per effetto della legge 2 aprile 1980 n. 127 - che ha previsto la soppressione dell'ente nazionale di previdenza e assistenza delle ostetriche (E.N.P.A.O.) ed il trasferimento della relativa gestione all'ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici (E.N.P.A.M. e che ha tra l'altro sancito (all'art. 3, quarto comma) che le ostetriche iscritte ad altra forma di previdenza obbligatoria non possano più essere iscritte anche all'E.N.P.A.O. - queste ultime, se al momento della cessazione di appartenenza all'ente (in ragione dell'incompatibilità conseguente alla doppia iscrizione) hanno maturato un'anzianità contributiva inferiore a quindici anni, hanno diritto alla restituzione dei contributi versati, maggiorati degli interessi al tasso legale; se invece hanno maturato un'anzianità contributiva maggiore, hanno diritto a conseguire la pensione al compimento del sessantesimo anno di età, in proporzione ai contributi versati, che pertanto non debbono essere restituiti.
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1980 num. 3 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)