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Sez. U, Sentenza n. 368 del 30/06/1999 (Rv. 528106 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - IN GENERE | Controversie tra privati - Contestazione dell'esistenza di norme di tutela della posizione soggettiva dedotta in giudizio - Questione di giurisdizione - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie relativa ad elezioni nell'ambito di associazione privata.
Stato
decisa il 1999-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528106-01

GIURISDIZIONE CIVILE - IN GENERE

In relazione alle controversie tra privati la carenza di giurisdizione del giudice ordinario non è prospettabile neanche nel caso in cui si ritenga l'inesistenza nell'ordinamento di una norma che riconosca e tuteli la posizione soggettiva dedotta in giudizio, attenendo tale contestazione al fondamento della domanda stessa e non alla giurisdizione. (Fattispecie relativa a controversia sulla validità di delibere adottate da un comitato elettorale di un circolo ricreativo aziendale e degli atti consequenziali, promossa da componenti del circolo contro il circolo stesso, il comitato elettorale ed alcune organizzazioni sindacali).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 102, Cod. Proc. Civ. art. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Civ. art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)