Sez. L, Sentenza n. 4070 del 15/06/1988 (Rv. 459171 - 01)
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - ORDINAMENTO E REGOLAMENTO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI PROPRIE DI "ESTIMATORI-REVISORI".*
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - ORDINAMENTO E REGOLAMENTO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI PROPRIE DI "ESTIMATORI-REVISORI".*
L'interpretazione, da parte del giudice del merito, delle Disposizioni dell'ordinamento e del regolamento del Banco di Napoli è censurabile, in Sede di legittimità, solo per vizi di motivazione o per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, al qual fine non è sufficiente il mero richiamo degli artt. 1362 e segg. cod. civ. ed è invece necessario che vengano specificamente indicati i canoni in concreto inosservati ed il modo in cui il giudice si sia da essi discostato. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto funzioni proprie della qualifica di "Estimatore- revisore", grado settimo, l'immediata e diretta collaborazione con il dirigente della filiale e la Determinazione, in Sede di revisione, del valore degli oggetti dati in pegno). (V 1379/87, mass n 450839; (V 5606/86, mass n 448096; (V 971/85, mass n 439123).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)