Sez. 3, Sentenza n. 33546 del 20/06/2012 Ud. (dep. 31/08/2012) Rv. 253170 - 01
REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - SFRUTTAMENTO | Telefonate a pagamento dal contenuto erotico - Contatto fisico sulla propria o sull'altrui persona - Esclusione - Atto sessuale - Non configurabilità.
REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - SFRUTTAMENTO
Non integra il reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione (art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75) la condotta consistente nel retribuire una persona che effettui telefonate dal contenuto erotico nelle quali, senza impegnare zone corporali erogene o compiere atti sessuali su se stessa o su altri soggetti, si limiti ad eccitare sessualmente l'interlocutore che, autonomamente, esegua pratiche sessuali sul proprio corpo in conseguenza delle altrui "prestazioni vocali".
Riferimenti normativi: Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)