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Sez. 3 - , Sentenza n. 364 del 17/09/2019 Ud. (dep. 09/01/2020) Rv. 278392 - 01

REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - SFRUTTAMENTO | Atto di prostituzione - Contatto fisico - Necessità - Esclusione - Atto sessuale a pagamento - Sufficienza.
Stato
decisa il 2019-09-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278392-01

REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - SFRUTTAMENTO

In tema di prostituzione, per configurare un atto di meretricio non è necessario un contatto fisico tra soggetto attivo e passivo della prestazione, essendo sufficiente una qualsiasi condotta riconducibile alla sfera sessuale, tenuta dietro pagamento di un corrispettivo e finalizzata, in via diretta ed immediata, a soddisfare la libidine di colui che ha chiesto o è destinatario della prestazione.

Riferimenti normativi: Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 lett. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)