Sez. 3 - , Sentenza n. 364 del 17/09/2019 Ud. (dep. 09/01/2020) Rv. 278392 - 01
REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - SFRUTTAMENTO | Atto di prostituzione - Contatto fisico - Necessità - Esclusione - Atto sessuale a pagamento - Sufficienza.
REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - SFRUTTAMENTO
In tema di prostituzione, per configurare un atto di meretricio non è necessario un contatto fisico tra soggetto attivo e passivo della prestazione, essendo sufficiente una qualsiasi condotta riconducibile alla sfera sessuale, tenuta dietro pagamento di un corrispettivo e finalizzata, in via diretta ed immediata, a soddisfare la libidine di colui che ha chiesto o è destinatario della prestazione.
Riferimenti normativi: Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 lett. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)