diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4175 del 26/04/1999 (Rv. 525783 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI | Sanzioni amministrative - Condono ex legge n. 166 del 1991 - Carattere retroattivo - Esclusione - Conseguenze - Ripetizione delle somme corrisposte anteriormente - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1999-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525783-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI

Le disposizioni della legge 1 giugno 1991 n. 166 (di conversione del decreto legge 29 marzo 1991 n. 103) in materia di condono di sanzioni civili e sanzioni amministrative dovute per l'omesso o il ritardato pagamento di contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali (cosiddetto condono previdenziale) - il cui art. 1, in particolare, ha fatto salvi gli effetti dei precedenti decreti legge non convertiti (n. 338 del 1990 e n. 28 del 1991), ma non anche del decreto legge n. 259 del 1990 (scaduto prima della sua reiterazione) - non hanno carattere retroattivo e, quindi, non comportano il diritto alla restituzione delle somme corrisposte prima dell'entrata in vigore delle disposizioni sul condono, che siano effettivamente dovute (nella specie, a titolo di sanzioni civili) in base alla precedente situazione normativa.

Riferimenti normativi: Legge 01/06/1991 num. 166 art. 1, Decreto Legge 15/09/1990 num. 259 art. 8, Decreto Legge 22/11/1990 num. 338, Decreto Legge 28/01/1991 num. 28, Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)