Sez. 1, Sentenza n. 1927 del 19/06/1972 (Rv. 359008 - 01)
RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI BENI MOBILI - PRELAZIONE DEL CREDITO PIGNORATIZIO - CREDITO SUPERIORE A LIRE CINQUEMILA - SCRITTURA CON INDICAZIONE DEL CREDITO - INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI DEL CREDITO - NECESSITA.*
RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI BENI MOBILI - PRELAZIONE DEL CREDITO PIGNORATIZIO - CREDITO SUPERIORE A LIRE CINQUEMILA - SCRITTURA CON INDICAZIONE DEL CREDITO - INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI DEL CREDITO - NECESSITA.*
La regola enunziata nell'art 2787 cod civ, secondo cui, quando il credito eccede le lire cinquemila, la prelazione non ha luogo se il pegno non risulti da scrittura contenente sufficiente indicazione del credito garantito, non puo ritenersi soddisfatta dalla semplice individuazione dei soggetti del rapporto obbligatorio, essendo, invece, indispensabile che questo sia individuato anche nei suoi elementi obbiettivi.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2787
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)