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Sez. 1, Sentenza n. 7214 del 25/03/2009 (Rv. 607387 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI) | Pegno a garanzia di crediti - Costituzione a garanzia di credito non ancora esistente - Nullità - Sussistenza - Costituzione a garanzia di crediti condizionali o futuri - Validità - Condizioni - Determinazione del credito garantito - Necessità - Mera determinabilità del credito - Conseguenze - Invalidità dell'atto costitutivo - Esclusione - Opponibilità agli altri creditori - Condizioni - Requisiti di cui all'art. 2787, terzo comma, cod. civ. - Necessità.
Stato
decisa il 2009-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607387-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI)

In tema di pegno a garanzia di crediti, il principio di accessorietà desumibile dall'art. 2784 cod. civ. comporta la nullità per difetto di causa dell'atto costitutivo della prelazione stipulato in relazione ad un credito non ancora esistente, ma non esclude, in applicazione analogica dell'art. 2852 cod. civ., l'ammissibilità della costituzione della garanzia a favore di crediti condizionali o che possano eventualmente sorgere in dipendenza di un rapporto già esistente; in quest'ultimo caso, peraltro, è necessaria, ai fini della validità del contratto, la determinazione o la determinabilità del credito, la quale postula l'individuazione non solo dei soggetti del rapporto, ma anche della sua fonte; ferma restando la validità e l'efficacia del contratto "inter partes", comunque, la mera determinabilità del rapporto comporta l'inopponibilità del pegno agli altri creditori (ivi compreso il curatore, in caso di fallimento del soggetto che abbia costituito la garanzia), qualora, dovendo trovare applicazione l'art. 2787, terzo comma, cod. civ., manchi la sufficiente indicazione del credito garantito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2784, Cod. Civ. art. 2787, Cod. Civ. art. 2852, Legge Falliment. art. 31 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)