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Sez. 1, Sentenza n. 6969 del 01/08/1996 (Rv. 498929 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI BENI MOBILI - PRELAZIONE DEL CREDITO PIGNORATIZIO | Condizioni - Indicazione nella scrittura di data certa - Fattispecie relativa a pegno in favore di Istituti di credito del saldo liquido creditore di un conto corrente bancario.
Stato
decisa il 1996-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498929-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI BENI MOBILI - PRELAZIONE DEL CREDITO PIGNORATIZIO

È ammissibile - ed il relativo credito va quindi ammesso in via privilegiata al passivo fallimentare - il pegno irregolare di cosa futura in favore di una banca, rappresentato dal "saldo liquido creditore" derivante dall'incasso di titolo da accreditare su un conto corrente del debitore, trattandosi di fattispecie a formazione progressiva, la quale trae origine dall'accordo stipulato dalle parti (di per sè idoneo a produrre solo effetti obbligatori tra le stesse) e si perfeziona con l'effettiva costituzione della garanzia pignoratizia, conseguente al venire in essere della cosa ed alla sua consegna al creditore, dovendosi ritenere riferita solo all'originario titolo negoziale (e non agli atti materiali di consegna delle cose con cui il pegno si costituisce) l'esigenza che questo, quando il credito garantito ecceda le lire cinquemila, risulti da scrittura di data certa, nella quale siano indicati con sufficiente precisione tanto il credito quanto la cosa data in pegno (art. 2787, terzo comma, cod. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 185, Cod. Civ. art. 2787

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)