Sez. 5, Ordinanza n. 4743 del 08/10/1999 Cc. (dep. 30/11/1999) Rv. 215047 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - CAPI DELLA SENTENZA E PUNTI DELLA DECISIONE | Principio devolutivo - Sussistenza - Contenuto - Fattispecie: assoluzione con formula diversa da quella adottata dal giudice di primo grado - Possibilità.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - CAPI DELLA SENTENZA E PUNTI DELLA DECISIONE
In tema di impugnazione, poiché la cognizione del giudice di secondo grado, pur limitata ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi, non incontra limiti per quanto attiene alla ricostruzione del fatto ed alle argomentazioni utilizzate dal giudice di primo grado, è consentito al giudice di appello adottare formula assolutoria difforme da quella ritenuta dal primo giudice, posto che, oltretutto, ai sensi dell'art 597 comma secondo, lettera b) cod.proc.pen., il giudice può emettere sentenza di proscioglimento per causa diversa da quella ritenuta nella sentenza appellata. (Fattispecie in tema di ingiuria in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della parte civile, che aveva dedotto violazione di legge, in quanto il giudice di secondo grado, investito dell'appello ad opera della stessa parte civile, aveva assolto l'imputato ai sensi dell'art 530 comma 2 cod.proc.pen., ritenendo sussistente l'esimente della provocazione, mentre il giudice di primo grado aveva pronunciato assoluzione perché il fatto non costituisce reato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 530 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)