Sez. U, Sentenza n. 1 del 27/09/1995 Ud. (dep. 04/01/1996) Rv. 203096 - 01
Impugnazioni - Appello - Cognizione del giudice di appello - Capi della sentenza e punti della decisione | Preclusione connessa all'effetto devolutivo - Riguarda i soli punti della sentenza non fatti oggetto dei motivi di appello, non le argomentazioni e le questioni non svolte o erroneamente prospettate.
Impugnazioni - Appello - Cognizione del giudice di appello - Capi della sentenza e punti della decisione
La preclusione derivante dall'effetto devolutivo dell'appello riguarda esclusivamente i "punti" della sentenza che, non essendo stati oggetto dei motivi, abbiano acquistato autorità di giudicato; non riguarda, invece, nell'ambito dei motivi proposti, le argomentazioni e le questioni di diritto non svolte o erroneamente prospettate a sostegno del "petitum" che forma oggetto del gravame, atteso che il giudice di appello ben può - senza esorbitare dalla sfera devolutiva, dell'impugnazione - accogliere il gravame in base ad argomentazioni proprie o diverse da quelle dell'appellante. (Fattispecie in tema di impugnazione del P.M.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)