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Sez. 6, Sentenza n. 4281 del 03/11/1997 Cc. (dep. 22/01/1998) Rv. 209669 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Cognizione del giudice di appello - principio devolutivo - Sussistenza - Contenuto.
Stato
decisa il 1997-11-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209669-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE

La cognizione del giudice di appello nel procedimento incidentale sulla libertà, di cui all'art.310 cod proc pen, seppure limitata ai punti della decisione impugnata attinti dai motivi di gravame, non è condizionata dalle deduzioni in fatto e dalle argomentazioni in diritto poste dal giudice della decisione impugnata a sostegno del proprio assunto. Applicandosi poi all'impugnazione prevista dall'art 310 i principi che regolano in generale il processo d'appello è possibile che la decisione trovi fondamento nella nuova documentazione, la cui acquisizione sia stata richiesta al giudice del gravame entro i limiti del "devolutum".

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 9 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 603

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)