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Sez. 3, Sentenza n. 10127 del 25/06/2003 (Rv. 564564 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Deposizione testimoniale - Errore nella percezione del significato - Errore di fatto - Configurabilità - Impugnazione per revocazione.
Stato
decisa il 2003-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564564-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO

In tema di impugnazioni civili, l'errore nella percezione del significato letterale e logico di una deposizione testimoniale non attiene alla interpretazione e valutazione della prova e non dà luogo, quindi, al vizio di omessa o contraddittoria motivazione della sentenza, ma ad un errore di fatto che, a norma dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., consente solo l'impugnazione per revocazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)