Sez. 3, Sentenza n. 7679 del 18/12/1986 (Rv. 449672 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - PROVE TESTIMONIALI - ESAME - LETTURA DELLE DEPOSIZIONI E PERCEZIONE DEL LORO SIGNIFICATO LETTERALE E LOGICO DA PARTE DEL GIUDICE - ERRORE DI FATTO EX ART. 395 N. 4 COD. PROC. CIV. - CONFIGURABILITÀ - INTERPRETAZIONE E VALUTAZIONE DELLE DEPOSIZIONI - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - PROVE TESTIMONIALI - ESAME - LETTURA DELLE DEPOSIZIONI E PERCEZIONE DEL LORO SIGNIFICATO LETTERALE E LOGICO DA PARTE DEL GIUDICE - ERRORE DI FATTO EX ART. 395 N. 4 COD. PROC. CIV. - CONFIGURABILITÀ - INTERPRETAZIONE E VALUTAZIONE DELLE DEPOSIZIONI - ESCLUSIONE.*
L'errore di fatto nell'esame delle prove testimoniali - che legittima il rimedio di cui all'art. 395 n. 4 cod. proc. civ. - è configurabile soltanto limitatamente all'attività preliminare della lettura delle deposizioni raccolte e della percezione del loro incontestabile significato letterale e logico da parte del giudice, e non pure in relazione alla attività successiva dello stesso, consistente nell'interpretazione e valutazione del contenuto delle deposizioni testimoniali ai fini della formazione del proprio convincimento.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)