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Sez. 3, Sentenza n. 476 del 23/01/1996 (Rv. 495531 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Deposizione testimoniale - Errore nella percezione del significato - Errore di fatto - Configurabilità - Impugnazione per revocazione.
Stato
decisa il 1996-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495531-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO

L'errore nella percezione del significato (letterale e logico) di una deposizione testimoniale non attiene alla interpretazione e valutazione della prova e non da luogo, quindi, al vizio di omessa o contraddittoria motivazione della sentenza, ma ad un errore di fatto che, a norma dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., consente solo l'impugnazione per revocazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)