Sez. 1, Sentenza n. 10390 del 27/09/1984 Ud. (dep. 20/11/1984) Rv. 166793 - 01
PROVA PENALE - PERIZIA - AMMISSIONE - POTERI DEL GIUDICE - MOTIVAZIONE - OBBLIGO DEL GIUDICE DI DISPORRE LA PERIZIA - PRESUPPOSTI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
PROVA PENALE - PERIZIA - AMMISSIONE - POTERI DEL GIUDICE - MOTIVAZIONE - OBBLIGO DEL GIUDICE DI DISPORRE LA PERIZIA - PRESUPPOSTI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Qualora sia necessario ai fini della decisione, un'indagine che richieda particolari cognizione di determinate scienze o arti, l'art. 314 cod. proc. pen. fa Obbligo al giudice di disporre la perizia, ma lo stabilire, di volta in volta, la sussistenza della necessità di siffatta indagine, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, il cui apprezzamento al riguardo, nell'ambito di tali poteri, non può essere Sindacato in Sede di legittimità se adeguatamente o correttamente motivato. Certamente legittima è pertanto la motivazione con cui il giudice di merito ritiene superflua l'indagine peritale sul rilievo che può fondare il proprio convincimento sulla valutazione di elementi di prova, desunti da altre fonti, che consentano di pervenire ai medesimi accertamenti cui sarebbe finalizzata la perizia. (nella specie è stato ritenuto adeguatamente e legittimamente motivato il punto con il quale il giudice di merito ha ritenuto superflua l'indagine peritale sul rilievo della possibilità di fondare il proprio convincimento sulla valutazione di elementi di prova, desunti da altre fonti, che consentivano di pervenire ai medesimi accertamenti cui era finalizzata la perizia richiesta dall'imputato). (V mass n 155989 ed ivi citate; (Conf mass n 151491 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)