Sez. L, Sentenza n. 6124 del 07/07/1997 (Rv. 505794 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | " Ius variandi " del datore di lavoro ex art. 2103 cod. civ. - Fondamento - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE
L'art. 2103 cod. civ. (come novellato dall'art. 13 dello Statuto dei lavoratori) non ha soppresso lo "ius variandi" del datore di lavoro che trova la sua giustificazione in insopprimibili esigenze organizzative ed aziendali, ma si limita a regolarne l'esercizio senza alcuna deroga al potere del datore di lavoro di utilizzare o meno il dipendente in nuove mansioni per esigenze organizzative dell'impresa, nel rispetto dell'equivalenza delle nuove mansioni, della tutela del patrimonio professionale del lavoratore e della sua collocazione nella struttura organizzativa aziendale, nonché dell'esigenza che la nuova collocazione gli consenta di utilizzare ed anche di arricchire il patrimonio professionale precedentemente acquisito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 200 art. 70
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)