Sez. L, Sentenza n. 3623 del 28/03/1995 (Rv. 491455 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - PERSONALE - IN GENERE | "Jus variandi" dell'ente ospedaliero - Limiti.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - PERSONALE - IN GENERE
L'art. 2103 cod. civ. (come novellato dall'art. 13 dello Statuto dei lavoratori) non ha soppresso lo "ius variandi" del datore di lavoro che trova la sua giustificazione in insopprimibili esigenze organizzative ed aziendali ma si limita a regolarne l'esercizio senza alcuna deroga al potere del datore di lavoro di utilizzare o meno il dipendente in nuove mansioni per esigenze organizzative dell'impresa, sempre nel rispetto, oltreché dell'equivalenza delle nuove mansioni, della tutela del patrimonio professionale del lavoratore e della sua collocazione nella struttura organizzativa aziendale, nonché dell'esigenze che la nuova collocazione gli consenta di utilizzare ed anche di arricchire il patrimonio professionale precedentemente acquisito. (Nella specie i giudici di merito - con decisione confermata dalla S.C. - avevano ritenuto illegittimo il declassamento di un medico ospedaliero dalla qualifica di aiuto a quella di assistente, pur senza mutamento della mansioni di fatto svolte in precedenza, sul rilievo che esso comportava sostanziale dequalificazione professionale sotto il profilo gerarchico, della qualità e del prestigio della mansioni medesime nonché delle prospettive professionali e di carriera anche al di fuori dell'ente ospedaliero di attuale appartenenza).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)