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Sez. L, Sentenza n. 276 del 11/01/1995 (Rv. 489631 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | "Ius variandi" del datore di lavoro - Limiti - Equivalenza delle nuove mansioni - Necessità - Svolgimento da parte di due persone delle mansioni già svolte da un solo lavoratore - Dequalificazione professionale - Configurabilità.
Stato
decisa il 1995-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489631-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE

Lo "ius variandi" del datore di lavoro incontra il limite della duplice esigenza della garanzia del livello retributivo già raggiunto e del rispetto dell'equivalenza delle nuove mansioni a quelle precedentemente svolte dal lavoratore, al fine di salvaguardarne il livello professionale e le conseguenti prospettive di miglioramento. Tale equivalenza, ferma l'irrilevanza di una mera riduzione quantitativa dell'attività svolta in precedenza, deve tuttavia essere verificata tenendo conto che determinate mansioni, per la loro elevatezza, non sono suscettibili di essere svolte da più lavoratori senza scadimento del proprio livello qualitativo; sicché il successivo svolgimento di esse da parte di due persone implica un abbassamento del livello professionale del dipendente (nella specie, "uno degli impiegati di più alto livello") che prima le svolgeva da solo, con la conseguente lesione - indipendentemente da una specifica volontà di dequalificazione - del bene giuridico garantito dall'art. 2103 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)