Sez. 3, Sentenza n. 7347 del 26/03/2009 (Rv. 607343 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE | Inidoneità dell'immobile all'esercizio dell'attività indicata nel contratto - Obbligo del locatore di operare modificazioni o trasformazioni non previste dal contratto - Insussistenza.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE
L'art. 1575 cod. civ. non impone al locatore alcun obbligo di apportare alla cosa da locare le modifiche necessarie per renderla idonea allo scopo cui intende destinarlo il conduttore, nemmeno nel caso in cui tale scopo sia espressamente indicato in contratto, a meno che quell'obbligo non venga concordato con patto espresso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1575
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)