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Sez. L, Sentenza n. 1081 del 04/02/1987 (Rv. 450640 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - VIOLAZIONE DELLE NORME SUL COLLOCAMENTO - CONTRAVVENZIONI - DECRETO PENALE DI CONDANNA DEL DATORE DI LAVORO - GIUDIZIO CIVILE TRA IL SOGGETTO RITENUTO RESPONSABILE DELL'IRREGOLARE ASSUNZIONE ED UN LAVORATORE ASSUNTO - EFFICACIA DI GIUDICATO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450640-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - VIOLAZIONE DELLE NORME SUL COLLOCAMENTO - CONTRAVVENZIONI - DECRETO PENALE DI CONDANNA DEL DATORE DI LAVORO - GIUDIZIO CIVILE TRA IL SOGGETTO RITENUTO RESPONSABILE DELL'IRREGOLARE ASSUNZIONE ED UN LAVORATORE ASSUNTO - EFFICACIA DI GIUDICATO - LIMITI.*

Ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen., il decreto penale di condanna, divenuto esecutivo, per il reato contravvenzionale di assunzione di dipendenti senza il tramite dell'ufficio di collocamento, ha autorità di giudicato, quanto alla natura subordinata del rapporto di lavoro all'atto della sua Costituzione, nel giudizio civile promosso da uno di detti lavoratori contro il soggetto ritenuto responsabile dell'irregolare assunzione ed avente ad oggetto il pagamento di spettanze retributive, dipendendo il riconoscimento di tale pretesa dall'accertamento di un fatto materiale (instaurazione del rapporto di lavoro subordinato) costituente presupposto imprescindibile della condanna penale, ferma, peraltro, la possibilità dell'accertamento, alla stregua delle risultanze probatorie acquisite nel giudizio civile, della successiva novazione (oggettiva) del rapporto, costituitosi secondo lo schema dell'art. 2094 cod. civ., in un rapporto di natura diversa. (V 4111/85, mass n 441637; (V 7544/83, mass n 432138; (V 5079/82, mass n 422973; (V 651/57).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Legge 29/04/1949 num. 264 art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)