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Sez. L, Sentenza n. 7544 del 21/12/1983 (Rv. 432138 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - FATTO MATERIALE - VALUTAZIONE DEL FATTO - POTERI DEL GIUDICE CIVILE O AMMINISTRATIVO - FATTISPECIE IN TEMA DI LAVORO SUBORDINATO.*
Stato
decisa il 1983-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432138-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - FATTO MATERIALE - VALUTAZIONE DEL FATTO - POTERI DEL GIUDICE CIVILE O AMMINISTRATIVO - FATTISPECIE IN TEMA DI LAVORO SUBORDINATO.*

L'autorità del giudicato penale in altri giudizi, civili o amministrativi, ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen., riguarda esclusivamente la ricostruzione dei fatti materiali, nella loro realtà fenomenica, non anche la risoluzione di questioni che, instaurandosi sulla base di quei fatti, hanno Rilevanza sul piano della qualificazione giuridica dei rapporti controversi, il cui esame va compiuto in via autonoma dal giudice civile o amministrativo. (nella specie, sancendo questo principio, la suprema Corte ha ritenuto che il giudicato penale formatosi sull'avvenuta dazione al lavoratore subordinato "di somme per provvedere al vitto e all'alloggio" in caso di prestazioni rese fuori Sede; non esimeva il giudice del merito dall'indagare se tale dazione avesse o meno requisiti per essere assoggettata a contribuzione previdenziale, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969). (Conf 4497/81, mass n 415211; (Conf 2607/80, mass n 406365; (Conf 226/78, mass n 389513).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)