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Sez. L, Sentenza n. 5260 del 15/06/1987 (Rv. 453837 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - MATERNITÀ - INDENNITÀ RELATIVA - DISCIPLINA EX ART. 15 DELLA LEGGE N. 1204 DEL 1971 - PORTATA - CORRELAZIONE DI DETTA INDENNITÀ AL RISCHIO PROTETTO DALLA LEGGE COSTITUITO DALL'INCAPACITÀ LAVORATIVA E DALLA SUA VERIFICAZIONE SUCCESSIVA ALLA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - LAVORATRICI AGRICOLE - DIRITTO ALL'INDENNITÀ - CONDIZIONI - PRESTAZIONE PER INTERO DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA PER IL PRESCRITTO NUMERO MINIMO IN EPOCA ANTERIORE ALL'INIZIO DEL PERIODO DI ASTENSIONE OBBLIGATORIA - ART. 22 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE CITATA - INAPPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453837-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - MATERNITÀ - INDENNITÀ RELATIVA - DISCIPLINA EX ART. 15 DELLA LEGGE N. 1204 DEL 1971 - PORTATA - CORRELAZIONE DI DETTA INDENNITÀ AL RISCHIO PROTETTO DALLA LEGGE COSTITUITO DALL'INCAPACITÀ LAVORATIVA E DALLA SUA VERIFICAZIONE SUCCESSIVA ALLA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - LAVORATRICI AGRICOLE - DIRITTO ALL'INDENNITÀ - CONDIZIONI - PRESTAZIONE PER INTERO DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA PER IL PRESCRITTO NUMERO MINIMO IN EPOCA ANTERIORE ALL'INIZIO DEL PERIODO DI ASTENSIONE OBBLIGATORIA - ART. 22 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE CITATA - INAPPLICABILITÀ.*

La corresponsione dell'indennità di maternità prevista dall'art. 15, primo comma, della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 (tutela delle lavoratrici madri) per il periodo di astensione obbligatoria è correlata al rischio protetto dalla legge, che non è l'evento del parto ma l'incapacità lavorativa (presunta in modo assoluto per tutto il periodo-anteriore e posteriore al parto - per il quale è stabilita la detta astensione) ed alla sua verificazione successiva alla Costituzione del rapporto assicurativo. Pertanto l'indennità di maternità non può essere riconosciuta alla lavoratrice agricola (neppure per il residuo periodo di effettiva astensione dal lavoro) nel caso in cui l'attività lavorativa per il prescritto numero minimo (oltre cinquantuno) di giornate - che importa la Costituzione del rapporto assicurativo - non sia stata prestata interamente in epoca anteriore all'inizio del periodo di astensione obbligatoria, e cioè prima del verificarsi del rischio protetto, senza che in contrario possa trarsi argomento dal primo comma dell'art. 22 del regolamento di esecuzione della stessa legge, riferendosi tale norma all'ipotesi di lavoratrice che già goda della indennità. (V 4482/83, mass n 429369; (V 4482/83, mass n 429370; (V 4452/83, mass n 429337; (V 4452/83, mass n 429338; (V 1929/68, mass n 333928; (V 3013/67, mass n 330732; (V 2495/67, mass n 329807).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 09/04/1946 num. 212 art. 3 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 4 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 15 CORTE COST., Regio Decr. Legge 25/11/1976 num. 1026 art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)