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Sez. L, Sentenza n. 83 del 10/01/1986 (Rv. 443734 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - DIMISSIONI - PER GIUSTA CAUSA - MODIFICAZIONE UNILATERALE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO AD INIZIATIVA DEL DATORE DI LAVORO IN CONTRASTO CON L'ART. 2103 COD. CIV. - FATTO GIUSTIFICATIVO DEL RECESSO - DIRITTO ALL'INDENNITÀ DI PREAVVISO - SUSSISTENZA - LIMITI - ACQUIESCENZA DEL LAVORATORE ALLA PREDETTA MODIFICAZIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1986-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443734-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - DIMISSIONI - PER GIUSTA CAUSA - MODIFICAZIONE UNILATERALE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO AD INIZIATIVA DEL DATORE DI LAVORO IN CONTRASTO CON L'ART. 2103 COD. CIV. - FATTO GIUSTIFICATIVO DEL RECESSO - DIRITTO ALL'INDENNITÀ DI PREAVVISO - SUSSISTENZA - LIMITI - ACQUIESCENZA DEL LAVORATORE ALLA PREDETTA MODIFICAZIONE - CONSEGUENZE.*

La modificazione unilaterale delle condizioni di lavoro ad iniziativa del datore di lavoro, disposta in via definitiva ed in contrasto con il disposto dell'art. 2103 cod. civ., deve riguardarsi come un fatto che giustifica ai sensi dell'art. 2119 cod. civ. il recesso dal contratto del lavoratore, conferendogli il diritto di esigere, come nell'ipotesi del licenziamento ad nutum, la corresponsione dell'indennità di preavviso. Ma, qualora il lavoratore non si avvalga della facoltà di recesso e continui a prestare la propria opera, acquetandosi al mutamento delle mansioni, questo suo comportamento, protraendosi nel tempo, assume il significato di un'accettazione non equivoca delle nuove condizioni di lavoro la cui efficacia obbligatoria, fondata pur sempre su base negoziale, esclude che egli possa in seguito allegare la stessa giusta causa di dimissioni. (V 3652/82, mass n 421624).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)