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Sez. L, Sentenza n. 9231 del 01/09/1995 (Rv. 493859 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI | Modificazione unilaterale del rapporto da parte del datore di lavoro - Adeguatezza al fine di giustificare le dimissioni senza preavviso - Accertamento giudiziale - Incensurabilità in Cassazione - Fattispecie relativa a modificazione non rilevante né grave dei turni di lavoro con prolungamento dell'orario per circa trentaquattro ore mensili di lavoro straordinario.
Stato
decisa il 1995-09-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493859-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI

È incensurabile in sede di legittimità, se corretto da un punto di vista logico e giuridico, il convincimento del giudice di merito circa la non adeguatezza di una modificazione unilaterale del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro al fine di giustificare le dimissioni senza preavviso da parte del lavoratore, per la limitata rilevanza e gravità della modificazione. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza che aveva escluso i presupposti del recesso in tronco del dipendente erano stati esclusi in un caso di modifica dei turni di lavoro con prolungamento dell'orario per complessive 34 ore circa mensili di lavoro straordinario).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 2107, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)