Sez. 5, Sentenza n. 8056 del 28/03/2008 (Rv. 602648 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Proroga dei termini ex art. 4 del d.l. n. 299 del 1991 - Conversione del decreto legge con soppressione del citato art. 4 - Efficacia "ex tunc" - Conseguenze - Avvisi di accertamento notificati in vigenza del citato art. 4 e nei termini da esso prorogati - Tardività.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE
In tema di accertamento delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, la legge 26 febbraio 1982, n. 55, che ha convertito il d.l.30 dicembre 1981, n. 792, disponendo la soppressione dell'art. 4 del citato decreto, che prorogava al 31 dicembre 1982 i termini per la notifica degli avvisi di accertamento, in mancanza di ulteriori disposizioni della legge di conversione, ed in applicazione del principio di cui all'art. 77 della Costituzione, deve interpretarsi come avente efficacia "ex tunc". Ne deriva la tardività delle notificazioni di avvisi di accertamento avvenute nella vigenza della suddetta norma, posto che, a seguito dell'abrogazione del citato art. 4, è venuta meno per l'Amministrazione finanziaria la possibilità di avvalersi della predetta proroga.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 77, Decreto Legge 30/12/1981 num. 792, Legge 26/02/1982 num. 55
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)