Sez. 1, Sentenza n. 2288 del 09/06/1975 (Rv. 376113 - 01)
COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE - ATTIVITA COMUNE NON AGRICOLA - DISCIPLINA - NORMATIVA APPLICABILE - SCIOGLIMENTO - DIVISIONE DEI BENI E DEGLI UTILI - CRITERIO.*
COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE - ATTIVITA COMUNE NON AGRICOLA - DISCIPLINA - NORMATIVA APPLICABILE - SCIOGLIMENTO - DIVISIONE DEI BENI E DEGLI UTILI - CRITERIO.*
La comunione tacita familiare, quando l'attivita comune sia diversa da quella agricola (nella specie trattavasi dell'Esercizio di un negozio di articoli sportivi) trae la sua regolamentazione dalle norme sulla comunione e sulla societa, entro i limiti di compatibilita, che non sono violati quando, in Sede di scioglimento, si abbia riguardo, ai fini della divisione dei beni e della ripartizione degli utili, ai conferimenti di ciascuno dei coniugi nel momento della sua formazione ed agli incrementi di valore realizzati per l'apporto di attivita di ciascuno di loro.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 225, Cod. Civ. art. 1111, Cod. Civ. art. 2140, Cod. Civ. art. 2281, Cod. Civ. art. 2282
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)