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Sez. 1, Sentenza n. 2288 del 09/06/1975 (Rv. 376113 - 01)

COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE - ATTIVITA COMUNE NON AGRICOLA - DISCIPLINA - NORMATIVA APPLICABILE - SCIOGLIMENTO - DIVISIONE DEI BENI E DEGLI UTILI - CRITERIO.*
Stato
decisa il 1975-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376113-01

COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE - ATTIVITA COMUNE NON AGRICOLA - DISCIPLINA - NORMATIVA APPLICABILE - SCIOGLIMENTO - DIVISIONE DEI BENI E DEGLI UTILI - CRITERIO.*

La comunione tacita familiare, quando l'attivita comune sia diversa da quella agricola (nella specie trattavasi dell'Esercizio di un negozio di articoli sportivi) trae la sua regolamentazione dalle norme sulla comunione e sulla societa, entro i limiti di compatibilita, che non sono violati quando, in Sede di scioglimento, si abbia riguardo, ai fini della divisione dei beni e della ripartizione degli utili, ai conferimenti di ciascuno dei coniugi nel momento della sua formazione ed agli incrementi di valore realizzati per l'apporto di attivita di ciascuno di loro.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 225, Cod. Civ. art. 1111, Cod. Civ. art. 2140, Cod. Civ. art. 2281, Cod. Civ. art. 2282

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)