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Sez. 2, Sentenza n. 337 del 14/01/1980 (Rv. 403726 - 01)

COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE - DISCIPLINA - DETERMINAZIONE - USI LOCALI - RILEVANZA - MANCANZA - DISCIPLINA APPLICABILE.*
Stato
decisa il 1980-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403726-01

COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE - DISCIPLINA - DETERMINAZIONE - USI LOCALI - RILEVANZA - MANCANZA - DISCIPLINA APPLICABILE.*

La comunione tacita familiare in agricoltura, sia nella disciplina dell'abrogato art 2140 cod civ, sia in quella dell'art 230 bis cod civ (introdotto dall'art 89 della legge 19 maggio 1975, n 151), corrisponde ad un uso generale, e cioe ad una consuetudine valida su tutto il territorio nazionale, mentre agli Usi locali deve farsi ricorso solo per dedurne la disciplina concreta: ne consegue che, in Mancanza di Usi specifici (locali), deve applicarsi, in via di analogia, la disciplina legislativa di istituti giuridici affini, nella comunione incidentale o in quella ereditaria. (V 2288/75, mass n 376113; (V 2484/69, mass n 342015).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 230 bis, Cod. Civ. art. 2140, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 89, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 205

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)