diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 26040 del 29/11/2005 (Rv. 584933 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE | Pubblicazione di sentenza priva di sottoscrizione - Conseguenza - Consumazione dell'esercizio del potere di giurisdizione relativo alla controversia - Rimedi proponibili per l'accertamento dell'invalidità della sentenza non ritualmente sottoscritta - Impugnazioni ordinarie o azione autonoma di accertamento.
Stato
decisa il 2005-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584933-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE

Una volta intervenuta la pubblicazione della sentenza, il giudice adito si spoglia del potere di decidere sulla domanda già portata al suo esame, dovendosi considerare il suo potere di giurisdizione esaurito in relazione a quella controversia, e la sentenza emessa - anche se, eventualmente, gravemente viziata, come nell'ipotesi di mancata sottoscrizione rituale da parte del giudice - può essere esclusivamente rimossa o attraverso l'impugnazione al giudice sopra ordinato (a seconda dei casi, con l'appello o con il ricorso per cassazione) - e, quindi, con gli stessi rimedi prescritti dal primo comma dell'art. 161 cod. proc.civ. per le nullità a carattere relativo - ovvero con la proposizione di autonoma "actio nullitatis", trattandosi di nullità assoluta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)