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Sez. 3, Sentenza n. 7275 del 29/05/2001 (Rv. 547085 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE | Omissione - Conseguenze - Procedimento di correzione degli errori materiali o rinnovazione della pubblicazione - Inammissibilità - Remissione della causa in sede di impugnazione al giudice della sentenza priva della sottoscrizione - Necessità.
Stato
decisa il 2001-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547085-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE

La sottoscrizione del presidente (e o di altro componente) del collegio giudicante è un requisito essenziale della sentenza che solo con esso acquista giuridica esistenza e, pertanto, la sua mancanza - pur involontaria - rende di per sè nulla insanabilmente la sentenza medesima per difetto di un elemento costitutivo, senza che possa ovviarsi né con il procedimento di correzione degli errori materiali (che postula un provvedimento dal contenuto affetto da omissione od errori, ma ormai completo nel suo procedimento di formazione), né tantomeno con la rinnovazione della pubblicazione da parte dello stesso organo che - emessa la pronunzia - ha ormai esaurito la sua funzione giurisdizionale. Tale nullità va invece accertata e dichiarata in sede d'impugnazione, con conseguente remissione della causa al medesimo organo giudicante che ha adottato la decisione carente di sottoscrizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)