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Sez. 1, Sentenza n. 4840 del 27/07/1981 (Rv. 415551 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - ADEMPIMENTI EX ART 140 COD PROC CIV - CARATTERE ESSENZIALE - MANCANZA - VIZIO AB EXTRINSECO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - CONTRASTO CON GLI ARTT 24 E 3 COST - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1981-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415551-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - ADEMPIMENTI EX ART 140 COD PROC CIV - CARATTERE ESSENZIALE - MANCANZA - VIZIO AB EXTRINSECO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - CONTRASTO CON GLI ARTT 24 E 3 COST - INSUSSISTENZA.*

Gli adempimenti prescritti dall'art 140 cod proc civ (deposito della copia dell'atto nella casa comunale - affissione dell'avviso - spedizione della raccomandata) sono essenziali per la Costituzione della fattispecie notificatoria, sicche la loro Mancanza (o la tardivita, nel caso in cui la notificazione debba essere eseguita in un termine perentorio) non puo considerarsi un semplice vizio ab extrinseco - con mera efficacia invalidante nel procedimento notificatorio e come tale suscettibile di eventuale sanatoria - ma si risolve nella Mancanza di un elemento essenziale di esso ed esclude in radice che la notificazione possa ritenersi eseguita, neppure in Forma viziata, giacche l'ipotesi del vizio presuppone pur sempre un procedimento completato nei suoi momenti strutturali fondamentali. Tale disciplina manifestamente non si pone in contrasto ne con l'art 24 comma secondo cost, in quanto l'adempimento di tutte queste formalita e necessario per la tutela del destinatario dell'atto e non e gravoso, risolvendosi in formalita di mera esecuzione, ne con l'art 3 cost, in relazione all'art 156 cod proc civ, che prevede la sanatoria nelle varie ipotesi di irregolarita delle notificazioni, in quanto il principio della sanatoria previsto da quest'ultima disposizione si riferisce a fattispecie che non riguardano la radicale inesistenza della notificazione. (V 2989/80, mass n 406738).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)