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Sez. 1, Sentenza n. 2358 del 12/04/1984 (Rv. 434395 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTO - NOTIFICAZIONE - DEROGA ALLE NORME DEL CODICE PROCESSUALE - NOTIFICAZIONE DI ACCERTAMENTI TRIBUTARI - ADEMPIMENTI PRESCRITTI DALL'ART. 140 COD. PROC. CIV., RECEPITI DALL'ART. 38 LETT. E) D.P.R. N. 645 DEL 1958 - OTTEMPERANZA - NECESSITÀ - CONSEGUENZE - ELEMENTI ESSENZIALI AI FINI DELLA NOTIFICAZIONE.*
Stato
decisa il 1984-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434395-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTO - NOTIFICAZIONE - DEROGA ALLE NORME DEL CODICE PROCESSUALE - NOTIFICAZIONE DI ACCERTAMENTI TRIBUTARI - ADEMPIMENTI PRESCRITTI DALL'ART. 140 COD. PROC. CIV., RECEPITI DALL'ART. 38 LETT. E) D.P.R. N. 645 DEL 1958 - OTTEMPERANZA - NECESSITÀ - CONSEGUENZE - ELEMENTI ESSENZIALI AI FINI DELLA NOTIFICAZIONE.*

Gli adempimenti prescritti dall'art. 140 cod. proc. civ. (deposito della copia dell'atto nella casa comunale, affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione, spedizione della raccomandata), al quale, in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 189 del 1974, non reca più alcuna deroga l'art. 38 lett. E) del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645 in materia di notificazione di accertamenti tributari, sono essenziali per la Costituzione della fattispecie notificatoria, sicché la Mancanza o la tardività (quando la notifica debba essere eseguita entro un termine perentorio) di uno qualsiasi di essi non può considerarsi un semplice vizio del procedimento notificatorio, come tale suscettibile di eventuale sanatoria, ma si risolve nella Mancanza di un elemento essenziale di esso ed esclude in radice che la notificazione possa ritenersi eseguita neppure in Forma viziata, giacché l'ipotesi del vizio presuppone pur sempre un procedimento completato nei suoi momenti strutturali fondamentali. (V 3409/80, mass n 407231; (V 2989/80, mass n 406738; (V 3527/79, mass n 399944; (Conf 5514/81, mass n 416220; (Conf 4840/81, mass n 415551).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)