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Sez. 2, Sentenza n. 6403 del 27/09/1996 Ud. (dep. 02/07/1997) Rv. 208009 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ASSUNZIONE DI NUOVI MEZZI DI PROVA | Potere del giudice - Ambito e scopo - Attuabilità - Criteri.
Stato
decisa il 1996-09-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208009-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ASSUNZIONE DI NUOVI MEZZI DI PROVA

Nell'esercizio del potere di ammissione di nuove prove, conferitogli dall'art. 597 cod. proc. pen., il giudice di merito - tenuto a non trascurare che fine primario ed ineludibile del processo penale non può che rimanere quello della ricerca della verità e che ad un ordinamento improntato al principio di legalità ed a quello connesso di obbligatorietà dell'azione penale non sono consone metodologie processuali che ostacolino in modo irragionevole il processo di accertamento del fatto storico necessario per pervenire ad una giusta decisione - è stato, dal legislatore, munito di un potere riequilibrante, atto a supplire alle carenze probatorie delle parti, quando le stesse incidono in modo determinante sulla formazione del convincimento e sul risultato del giudizio. Deve pertanto ritenersi che l'esercizio del potere officioso sia attuabile tutte le volte in cui le prove dedotte dalle parti non siano ritenute sufficienti ad esercitare la funzione conoscitiva del processo, posto che, in tanto può ritenersi l'assoluta necessità di assumere nuove prove, in quanto l'esistenza delle stesse risulti dagli atti del giudizio e la loro assunzione appaia decisiva.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 507 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)