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Sez. 5, Sentenza n. 38674 del 11/10/2005 Ud. (dep. 21/10/2005) Rv. 232554 - 01

GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - assunzione di nuovi mezzi di prova | Potere del giudice di provvedere, anche d'ufficio, all'acquisizione di mezzi di prova ex art. 507 cod. proc. pen. - Obbligo di motivazione in ordine al mancato esercizio di tale potere - Necessità.
Stato
decisa il 2005-10-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232554-01

GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - assunzione di nuovi mezzi di prova

In tema di istruzione dibattimentale, il giudice ha l'obbligo, a pena di nullità della sentenza, di acquisire anche d'ufficio, in virtù dei poteri conferitigli, ex art. 507 cod. proc. pen., i mezzi di prova indispensabili per la decisione, non essendo rimessa alla sua discrezionalità la scelta tra disporre i necessari accertamenti ed il proscioglimento dell'imputato; pertanto, il giudice ha l'obbligo di motivare specificamente in ordine al mancato esercizio dei poteri di integrazione probatoria, di cui all'art. 507 succitato, e l'assenza di una adeguata motivazione, censurabile in sede di legittimità, determina una violazione di legge dalla quale deriva la nullità della sentenza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)