Sez. 3, Sentenza n. 363 del 22/11/1995 Ud. (dep. 15/01/1996) Rv. 203905 - 01
Giudizio - Istruzione dibattimentale | Assunzione di nuovi mezzi di prova - Potere suppletivo del giudice - Esercizio nel caso di inerzia totale dell'ufficio del PM - Legittimità - Fattispecie in caso di carenza totale di mezzi di prova conseguente alla esclusione di documenti dagli atti del dibattimento.
Giudizio - Istruzione dibattimentale
Il potere del giudice di disporre d'ufficio nuove prove di cui allo art. 507 cod. proc. pen. è stato previsto in funzione di riequilibrio per supplire alle carenze probatorie delle parti, quando tali carenze possano incidere in modo determinante sulla formazione del convincimento e sul risultato del giudizio. Perciò il giudice ha la possibilità di esercitare il potere suppletivo conferitogli anche quando vi sia stata una assoluta inerzia da parte della pubblica accusa ed a maggior ragione quando, come nel caso di specie, il giudice ha ritenuto di dover escludere dagli atti del fascicolo del dibattimento, in quanto non atti irripetibili, la nota del genio civile e il rapporto dei vigili urbani sulla base dei quali l'accusa aveva ritenuto di poter documentalmente provare, senza bisogno di indicare ulteriori fonti di prova, gli illeciti urbanistici contestati all'imputato. (Nello stesso senso v. sentenza della Corte costituzionale n. 111/93).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 507 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)