Sez. L, Sentenza n. 4828 del 13/05/1998 (Rv. 515398 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Presupposto dell'erogazione di trattamenti retributivi non inferiori a quelli minimi dei contratti collettivi nazionali di categoria - Onere probatorio per il datore di lavoro - Trattamento economico complessivo e non già limitato a singole voci o istituti - Rilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
Con riferimento al presupposto, previsto dall'art. 4 legge 5 agosto 1978 n. 502 (di conversione del D.L. 6 luglio 1978 n. 353), al quale è subordinata la sussistenza del diritto agli sgravi contributivi previsti dalla stessa legge, è necessario che trattamenti non inferiori a quelli minimi dei contratti collettivi nazionali di categoria, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, siano assicurati nei confronti di tutti i dipendenti dell'impresa, e non solo di quelli in relazione ai quali il datore di lavoro fruisce del suddetto beneficio, fermo restando che a tal fine assumono rilevanza anche altri aspetti del rapporto, potendo il datore di lavoro provare di aver assicurato ai propri dipendenti un trattamento economico nel suo complesso più favorevole di quello retributivo minimo fissato dalla contrattazione collettiva, anche se quest'ultima si presenti, limitatamente a singole voci o istituti, più vantaggiosa per i dipendenti.
Riferimenti normativi: Legge 05/08/1978 num. 502 CORTE COST., Decreto Legge 06/07/1978 num. 353 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)