Sez. L, Sentenza n. 7769 del 23/08/1996 (Rv. 499325 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Sgravi ex art. 4 della legge n. 502 del 1978 - Spettanza - Condizioni - Osservanza, nei confronti di tutti i dipendenti, dei minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva - Necessità - Aspetti normativi dei contratti collettivi rilevanti sotto il profilo salariale - Rilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
Ai fini dell'avveramento della condizione alla quale l'art. 4 della legge 5 agosto 1978 n. 502 (di conversione del D.L. 6 luglio 1978 n. 353) subordina la sussistenza del diritto agli sgravi contributivi previsti dalla stessa legge, è necessario che trattamenti non inferiori a quelli minimi dei contratti collettivi nazionali di categoria, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, siano assicurati nei confronti di tutti i dipendenti dell'impresa, e non solo di quelli in relazione ai quali il datore di lavoro fruisce del suddetto beneficio, fermo restando che a tal fine assumono rilevanza anche gli aspetti normativi di quei contratti - che lo stesso datore di lavoro ha pertanto l'onere di applicare ai propri dipendenti - se destinati a ripercuotersi sul trattamento salariale.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/07/1978 num. 353 art. 4, Legge 05/08/1978 num. 502 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)