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Sez. 1, Sentenza n. 26150 del 06/12/2006 (Rv. 593534 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Tardività dichiarata a seguito di trattazione - Forma del provvedimento - Sentenza - Necessità.
Stato
decisa il 2006-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593534-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa, allorquando la tardività del ricorso non sia rilevata nella fase preliminare del giudizio ai sensi dell'art. 23 legge 24 novembre 1981, n. 689, bensì dichiarata a seguito di trattazione a norma dell'art 281- sexies cod. proc. civ., la decisione deve necessariamente assumere la forma di sentenza.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 281 sexies

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)