Sez. 1, Sentenza n. 26150 del 06/12/2006 (Rv. 593534 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Tardività dichiarata a seguito di trattazione - Forma del provvedimento - Sentenza - Necessità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa, allorquando la tardività del ricorso non sia rilevata nella fase preliminare del giudizio ai sensi dell'art. 23 legge 24 novembre 1981, n. 689, bensì dichiarata a seguito di trattazione a norma dell'art 281- sexies cod. proc. civ., la decisione deve necessariamente assumere la forma di sentenza.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 281 sexies
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)