Sez. 2, Sentenza n. 10853 del 05/05/2010 (Rv. 613121 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - DECISIONE | Provvedimento di inammissibilità del ricorso per mancato riferimento dell'ingiunzione irrogata a sanzioni amministrative - Natura di sentenza - Sussistenza - Conseguenze.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - DECISIONE
Ha natura di sentenza il provvedimento con cui il giudice dichiari inammissibile l'opposizione - instaurata ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981 - ritenendo che l'ordinanza-ingiunzione impugnata (nella specie riferita al pagamento delle spese sostenute dalla P.A. per la rimozione e custodia di impianti pubblicitari abusivi) non sia riferibile propriamente ad una sanzione amministrativa, con la conseguenza che esso deve essere provvisto dei requisiti di cui all'art. 132 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)