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Sez. 1, Sentenza n. 18599 del 21/09/2005 (Rv. 584060 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Ordinanza "in limine litis" di inammissibilità del ricorso - Presupposti - Tardività dell'opposizione - Difetto di procura al difensore dell'opponente - Mancata previsione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584060-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di opposizione ad ordinanza - ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative (nella specie per violazione al codice della strada), l'art. 23, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 contempla la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione, con ordinanza pronunciata "in limine litis", senza costituzione del contraddittorio, per il solo caso dell'inosservanza del termine di trenta giorni accordato dall'art. 22, primo comma, della stessa legge, e, dunque, affida alla sentenza da emettere in esito al giudizio di opposizione ogni altra questione, ancorché inerente allo "ius postulandi" dell'avvocato che abbia firmato il ricorso medesimo, tanto più che l'eventuale carenza della procura al difensore alla data della sua notificazione è emendabile fino all'udienza di comparizione delle parti (art. 319, primo comma, cod. proc. civ., il quale recepisce ed adatta al procedimento dinanzi al giudice di pace il principio di cui all'art. 125, secondo comma, cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 319 com. 1 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)