Sez. 5 - , Ordinanza n. 8903 del 31/03/2021 (Rv. 661049 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI | Ritenuta d’acconto – Omessa effettuazione – Omesso versamento – Obbligo di pagamento – A carico del sostituito.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI
In tema di ritenuta d'acconto, il mancato adempimento dell'obbligazione posta a carico del sostituto di versamento della ritenuta, in uno con la mancata effettuazione della medesima, giustifica l'attribuzione al soggetto passivo d'imposta, ossia al sostituito, dell'obbligo solidale di provvedere al suo pagamento, con conseguente esposizione dello stesso al potere di accertamento dell'Amministrazione finanziaria e a tutti i conseguenti oneri.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 64, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 35
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)